immagine

immagine

giovedì 28 dicembre 2017

Chi Abita Nel Mio Condominio!!

Chi Abita nel Mio Condominio?!
Per chi non ha la fortuna di essere proprietario di una casa indipendente, l’alternativa è la vita in Condominio, dove la convivenza con diverse famiglie può riservare riserva problemi e sorprese da dover fronteggiare…
Spesso sentiamo dire” Questa è casa mia e ci faccio quello che voglio”.
Ma è effettivamente così?
Altro esempio, chi non ha avuto, abitando in condominio grandi o piccoli che siano, un vicino rumoroso, o meglio chi non si è mail lamentato del vicino o della persona che abita al piano di sopra?.
Secondo le statistiche le principali cause che portano a litigi in condominio sono:
-animali domestici;
-Il calpestio con i tacchi alle 02.00 di notte del piano di sopra;
-La lavatrice che la signora accende a mezzanotte perché spende meno di energia elettrica;
-La televisione del vicino che è ad alto volume perché non ci sente;
- la tovaglia sbattuta fuori del balcone (con le briciole che ci cadono sul davanzale o peggio sulla testa);
-i mozziconi di sigarette lanciati sempre dal balcone.
Ma cosa bisogna fare se ci troviamo in uno di questi casi per non incrinare i rapporti ma al contempo farci rispettare?
E’ importante affrontare la questione con le persone interessate, in modo cordiale e con estrema educazione…E’ buona norma parlare e spiegare in modo garbato e cercare di far valere il Regolamento Condominiale
Pensate che magari il vicino non sa nemmeno che vi sta disturbando, preso dalla frenesia quotidiana (che ci affligge tutti i giorni), non si accorge che accende la lavatrice a mezzanotte, o che ha la televisione ad alto volume.
Ci si prova a parlare e sperando di ottenere l’effetto desiderato “Un pò di silenzio e tranquillità in casa propria”.
Tuttavia, quando le buone maniere e il confronto verbale non hanno l’effetto sperato, si può provare a scrivere una lettera, più formale al fine di comunicare le vostre lamentele. Non cedete alla tentazione di rispondere al disturbo con altri dispetti, rischierete solo di essere risucchiati in un vortice dal quale diventa difficile uscirne…
Se nonostante quanto fatto, il vicino non ritorna sui suoi passi e continua a violare le Regole Condominiali e non vi fa  vivere  la Vostra “casa in serenità”, non vi resta che rivolgervi all’Amministratore del Condominio che cercherà di mediare e trovare una soluzione.
Certo, è possibile anche rivolgersi agli avvocati, ma considerati che le cause che hanno come oggetto le liti in Condominio sono costose e hanno tempi processuali biblici.
Siate tolleranti e provate sempre a risolvere le questioni con le buone maniere, evitate minacce che poi non portano mai a nulla di buono.
Cercate di essere educate e cordiali e se poi il vicino è così “Maleducato” ignoratelo……

Ricordate, i rapporti positivi con i Vicini di Casa migliorano la qualità della nostra Vita Condominiale. Un buon rapporto, fatto di discrezione e cortesia, si tradurrà inevitabilmente in una maggiore disponibilità reciproca in caso di diatribe o necessità personali dove occorre il benestare dei nostri vicini. Per cui, rispettiamo il Regolamento Condominiale, le parti comuni, gli orari di riposo, le norme relative alla presenza di animali domestici e quanto altro previsto dal regolamento, ma non trascuriamo anche gli aspetti di gentilezza e cortesia, che possono apparire secondari, ma sono la chiave per un clima condominiale sereno… con tutti i benefici che ne conseguono!


Giuseppe Barresi

lunedì 11 dicembre 2017























Affitto con riscatto!

Guardando gli annunci immobiliare sempre più spesso si vede scritto “affitto con riscatto” Ma di cosa si tratta esattamente?

 “L’affitto con riscatto” non è esattamente un contratto, bensì possiamo definirlo come una promessa di vendita ad un prezzo bloccato. Questa è un’opzione normata e introdotta nel nostro codice dal decreto “Sblocca Italia” del 2014 e regolata successivamente anche dalla legge di stabilità 2016. Nel primo caso, con l’articolo 23, si è introdotta una disciplina generale per l'acquisto delle case con formula "a riscatto", nel secondo si è introdotto il contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire a prima casa.
Avvalendosi dell’affitto con riscatto, il futuro acquirente può stabilire il prezzo di vendita e iniziare ad usufruire immediatamente del bene, a fronte del pagamento di un canone mensile concordato. Alla scadenza l’inquilino – potenziale acquirente deciderà poi se esercitare la sua opzione di acquisto o meno: in caso positivo, parte dei canoni mensili versati verranno scalati dal prezzo di vendita stabilito.
Si evince quindi come tale contratto di compravendita sia vantaggiosa quando si vuole acquistare una casa ma non si ha la liquidità iniziale necessaria, oppure dal punto di vista del venditore che fatica a trovare acquirenti per l’immobile.
Per il venditore, il vantaggio sta nel non perdere potenziali buoni acquirenti che per motivi strettamente burocratici (es. mancata erogazione del mutuo per importo di vendita) hanno bisogno di qualche tempo in più per finalizzare l’accordo…in un periodo storico in cui le vendite immobiliari sono difficoltose e laboriose, trovare un buon acquirente e dover rinunciare all’affare perché, per esempio, il cliente ha bisogno di qualche mese per entrare in possesso dell’adeguata somma di denaro, potrebbe risultare un passo falso e la perdita di un’ottima opportunità. Se il contratto va in porto, l’affitto con riscatto è un vero e proprio affare.
Ma come funziona esattamente?
Inizialmente vengono redatti due contratti uno di locazione e un contratto preliminare di futura vendita.
  Questo secondo contratto prevede una scadenza per la transazione, che può arrivare fino a 10 anni (secondo la normativa). Il preliminare di futura vendita è da considerarsi però un’opzione, che può anche non essere esercitata. In questo caso qualora non fosse esercitata l’opzione dell’affitto con riscatto il conduttore perde tutte le quote versate.
Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni. Tale numero dev'essere determinato dalle parti, ma la legge definisce che non sia inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. Sempre secondo la legge in caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il proprietario ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità versati. Se invece l’inadempienza è del proprietario, deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. Il contratto di affitto con riscatto è soggetto a trascrizione. Tale trascrizione mantiene i propri effetti per tutta la durata del contratto fino a un massimo di 10 anni.
Come mai allora nonostante gli indubbi vantaggi questa pratica è ancora così poco diffusa in Italia?
Ciò che rende i venditori restii ad applicare la formula “Affitto con riscatto” è il timore, purtroppo ad oggi statisticamente dimostrato, che l’acquirente, dopo aver beneficiato dell’immobile per il tempo stabilito, non mantenga fede alla parola e non eserciti l’opzione di acquisto dell’immobile (secondo la regolamentazione vigente è un suo diritto e nulla si può fare, se dovesse accadere). Questa eventualità rappresenta una perdita di tempo per il venditore, che avrà investito diversi mesi e messo in uso il suo appartamento, per ritrovarsi con un pugno di mosche in mano.

Lo svantaggio sta nel fatto che, non esiste certezza matematica che l’acquirente porti a termine la pratica, in quel caso, si deve accettare la perdita di tempo, che comunque è stata onorata dai canoni pagati. È importante, quindi, basarsi su una selezione dei possibili   acquirenti e dare estrema importanza al colloquio preliminare, in modo da cercare di comprendere se il candidato è affidabile o no.
Giuseppe Barresi